La Costituzione Italiana
STORIA
Il 25 aprile 1945 gli alleati anglo-americani e le organizzazioni partigiane liberarono l’Italia dal nemico tedesco e dagli ultimi fascisti loro alleati. Erano trascorsi più di vent’anni di dittatura e si era consumata una sconfitta militare nella più sanguinosa guerra che la storia dell’umanità avesse mai conosciuto e di cui lo stesso fascismo italiano fu corresponsabile. Si trattava ora di porre le basi del nuovo stato, di un’Italia diversa in cui i valori di democrazia, della libertà, della giustizia e della solidarietà, fossero posti alla base della nuova società cui la maggioranza degli italiani aspirava.
Gia con il Patto di Salerno nel 1944, stipulato tra Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) e la Monarchia, si decise di sospendere la scelta tra Monarchia e Repubblica fino alla fine della guerra, e si decise che a guerra finita gli italiani avrebbero dovuto eleggere un’Assemblea Costituente con il compito di redigere una nuova Costituzione, perché lo Statuto Albertino del 1848 non rappresentava la reale volontà degli italiani. Si trattava dunque di una “Tregua Istituzionale” perché il re rinunciava ai suoi poteri in attesa che il popolo scegliesse definitivamente con un referendum.
A guerra finita la parola doveva passare alle urne, ma sia per difficoltà tecniche dovute all’apprestamento delle nuove liste di elettori, sia a causa di pressioni politiche delle forze moderate che temevano una reazione popolare favorevole alle forze innovative, dovettero passare tredici mesi perché si giungesse alle prime elezioni libere del paese.
Il 9 maggio 1946 vi fu l’abdicazione del re Vittorio Emanuele III a favore del figlio Umberto II; questo fu l’estremo tentativo di presentare al popolo la dinastia dei Savoia affinché scegliessero la monarchia.
Finalmente il 2 giugno 1946 il popolo italiano fu convocato per il Referendum Istituzionale e per l’elezione dell’Assemblea Costituente. Per la prima volta nella storia del paese poterono votare uomini e donne con almeno 21 anni di età, cioè le elezioni furono a Suffragio Universale maschile e femminile. La scelta repubblicana prevalse con circa dodici milioni e settecento mila voti contro gli undici milioni della monarchia. Il 18 giugno 1946 la Corte di Cassazione proclamò ufficialmente la vittoria della Repubblica. Questa fu una scelta importante per il nostro paese perché non si tratto solo di scegliere tra re o presidente, ma si operò una rottura con il regime passato a favore di un regime integralmente nuovo.
L’Assemblea Costituente – L’elezione dei 556 componenti dell’Assemblea Costituente, che in rappresentanza del popolo, avrebbero elaborato la nuova Costituzione, furono per lo più favorevoli a quei partiti politici che avevano combattuto la dittatura e si erano organizzati, nel corso della resistenza, assumendo un ruolo importante nella lotta armata contro i tedeschi e i fascisti.
Si trattava di tre grandi partiti di massa che caratterizzarono la vita politica italiana anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione, si tratta della Democrazia Cristiana con il 35% dei voti, il Partito Socialista di Unità con il 21% dei voti e il Partito Comunista Italiano con il 19% dei voti, ad essi si aggiunsero altre formazioni minori tra cui l’Unione Democratica Nazionale (liberali) con il 7% dei voti, il Partito Repubblicano Italiano con il 4% dei voti e il Partito d’Azione con il 2% dei voti; mentre una modesta parte degli elettori espresse un voto decisamente conservatore e rivolto al passato, al ricordo della Monarchia.
L’Assemblea era composta dai più valorosi nomi della resistenza accanto a giuristi democratici dell’epoca tra cui ricordiamo: per la DC Alcide De Gasperi, e Oscar Luigi Scalfaro; per il Partito socialista Pietro Nenni e Sandro Pertini; per il Partito Comunista Giorgio Amendola e Palmiro Togliatti; per il Partito Repubblicano Ugo La Malfa; per i liberali Benedetto Croce e Luigi Einaudi e per il Partito D’azione Piero Calamandrei.
Il 25 giugno 1946 fu insediata l’Assemblea, che come suo primo atto procedette con la nomina del Capo provvisorio dello stato nella persona di Enrico De Nicola; dopo di che iniziarono i lavori di predisposizione del testo della Costituzione, affidata a una Commissione di 75 membri che dovevano redigere un progetto da presentare all’Assemblea in seguito.
La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato italiano.
Essa detta le norme che regolano la vita sociale e l’ordinamento dello Stato. La Costituzione è composta di 139 articoli, divisi in quattro sezioni: principi fondamentali (art. 1-12) diritti e ai doveri dei cittadini (13-54) ordinamento della Repubblica (55-139) disposizioni transitorie e finali, La Costituzione italiana nasce dal lavoro di 556 membri della Assemblea Costituente (solo 21 donne) che fu votata dal popolo il 2 giugno 1946.
E’ entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
La Costituzione fu firmata dal presidente della Repubblica Enrico De Nicola e controfirmata dal presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e dal presidente dell’Assemblea Costituente, Umberto Terracini.
I principi fondamentali
Articolo 1
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”
Il primo articolo della Costituzione enuncia e due caratteristiche principali dello Stato italiano:l’Italia è una Repubblica, e non potrà più tornare alla forma monarchica, ed è grazie al suffragio universale e alle istituzioni previste dalla II parte del testo costituzionale, una democrazia.
Democrazia rappresentativa, in cui il potere appartiene al popolo, costituito da tutti i cittadini, che concorrono al governo della cosa pubblica attraverso gli istituti e i meccanismi previsti dall’ordinamento della Repubblica. Inoltre fondamento della democrazia non è la proprietà, ma il lavoro, diritto e dovere di ciascuno per il progresso personale e sociale.
Articolo 2
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
L’articolo 2 garantisce globalmente la copertura costituzionale dei diritti inviolabili attraverso i quali l’uomo afferma la propria libertà e autonomia.
Tali diritti, connaturati alla persona, non sono espressi in un catalogo chiuso, preesistono allo Stato che non li concede, ma ne riconosce solo l’esistenza e la preminenza su tutti gli altri diritti e si impegna ad assicurarne la maggiore protezione possibile. Per il loro carattere di appartenenza alla loro sfera più intima e personale dell’uomo, i diritti fondamentali sono definiti “inviolabili” perchè sono assolutamente immodificabili, irrinunciabili, inalienabili, intrasmissibili e imprescrivibili. La persona si colloca dunque al vertice dei valori riconosciuti dal nostro ordinamento giuridico.
Articolo 3
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
L’articolo 3 può essere definito il “cuore” della Costituzione, in quanto sancisce il principio di uguaglianza, che condiziona tutto il nostro ordinamento giuridico. Questo articolo sancisce il principio di uguaglianza inteso nella duplice accezione dell’uguaglianza formale dinanzi alla legge, per cui nessuno può essere al di sopra della legge, e dell’uguaglianza nella legge, da cui scaturisce il divieto di emanare leggi che contengano discriminazioni.
Articolo 4
“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società.”
Il principio lavorista, affermato solennemente all’art. 1 e ribadito più specificatamente nella presente disposizione, rappresenta il fondamento dell’ordinamento repubblicano e garantisce a tutti i cittadini pari dignità sociale a prescindere dalla attività in cui si concreta. Questa norma fa comprendere l’importanza attribuita al lavoro nell’ambito dello Stato, non solo come mezzo di sussistenza, ma anche come strumento necessario per affermare le proprie capacità e la propria personalità. In tal modo si consente da un lato all’individuo la piena esplicazione delle sue libertà ed il pieno godimento dei suoi diritti, dall’altra si mostra l’uomo nella sua dimensione sociale.
Articolo 5
“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze della autonomia e del decentramento.”
Tra le forme di Stato, tradizionalmente, si distingue lo Stato unitario dallo Stato Federale. Il primo è uno Stato in cui il governo assume le decisioni a livello centrale, riconoscendo agli enti territoriali solo forme limitate di autonomia.Il secondo invece costituisce una unione di soggetti territoriali dotati di autonomia originaria che fanno capo ad uno Stato federale titolare unico ed esclusivo in alcune materie di interesse generale come la difesa e la politica estera ecc. lasciando ai singoli Stati le altre competenze (gli Stati Uniti d’America e la Germania ad esempio sono stati federali). Intermedio tra queste due forme di Stato è il modello di Stato regionale delineato dalla Costituzione italiana, in cui ad alcune comunità territoriali sono riconosciute ampie sfere di autonomia nel campo legislativo, statutario, regolamentare, amministrativo e finanziario. L’art. 5 sancisce il principio della unità ed indivisibilità della Repubblica che si sostanzia nel principio autonomista e del pluralismo territoriale in base al quale gli enti territoriali (Regioni, Comuni, Città metropolitane) hanno il diritto di regolamentare in maniera autonoma determinate materie più vicine agli interessi dei cittadini.
Articolo 6
“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”
L’italia deve oggi considerarsi uno Stato multirazziale e multiculture per la presenza di comunità etniche di diversa provenienza. Si tratta di popolazioni stabilmente insediate sul nostro paese e attualmente sono intorno ai quattro milioni. L’articolo 6 non sancisce l’ufficialità della lingua italiana, ma si limita a vietare qualsiasi discriminazione basata sulla diversità linguistica.
Gli statuti delle Regioni speciali (Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia) sono i primi documenti ufficiali a predisporre una protezione di queste minoranze linguistiche, utilizzando due modelli:
–il bilinguismo delle lingue autoctone, con la possibilità di insegnare e utilizzare sia l’italiano sia la lingua materna;
–il separitismo linguistico a tutti per consentire ai cittadini l’uso adeguato della propria lingua nei rapporti con l’autorità politica.
Articolo 7
“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.”
Quest’articolo sottolinea l’indipendenza dello Stato dalla Chiesa e della Chiesa dallo Stato. Essendo ognuno sovrano nel proprio ordine sia Chiesa che Stato potranno prendere decisioni senza consultare l’altro e senza esserne influenzati. I Patti Lateranensi, stipulati nel 1929, prevedono tra le altre cose il riconoscimento dello Stato della Città del Vaticano e il riconoscimento del cattolicesimo come religione di Stato (confessionismo di Stato). Il Governo italiano rivestì una posizione più debole nella scrittura dei patti. L’entrata in vigore della Costituzione ha sancito il principio di uguaglianza in materia di religione ma si è dovuto attendere il 1984, quando è stato sottoscritto un nuovo accordo con la Chiesa Cattolica che ha modificato i Patti Lateranensi, per dare compiuta attuazione al principio della laicità dello Stato.
Articolo 8
“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.”
La Costituzione pone sullo stesso piano tutte le religioni che non abbiano usi in contrasto con le leggi. La Repubblica si impegna a tutelare senza distinzioni tutte le confessioni religiose. Pur in forme diverse dal Concordato, che regola i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, vale anche per le altre confessioni religiose il >principio pattizio, in forza del quale i rapporti tra Stato e singole confessioni sono regolati mediante accordi tra le parti.
Articolo 9
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”
Questo articolo introduce tra i Principi fondamentali lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica e la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico, ed ambientale. Si tratta di un articolo assolutamente originale in quanto non trova riscontro in altre costituzioni. E’ evidente in esso la lungimiranza e la capacità dei costituenti di individuare valori e diritti che solo in seguito hanno manifestato appieno la loro importanza. Infatti ancora oggi il suo contenuto risulta attuale e vivo e suscita dibattito.
Articolo 10
“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici”
Tale articolo consente di adottare automaticamente nel nostro ordinamento le consuetudini internazionali (definite norme del diritto internazionale generalmente riconosciute) che vigono per tutti gli Stati e che non sono mai oggetto di trattato internazionali. Il primo comma in particolare esprime la volontà della Repubblica di aprirsi alla comunità internazionale. Il secondo comma invece detta le norme a tutela dello straniero che si trova in Italia, il cui trattamento può essere fissato solo dalla legge e non può essere meno favorevole di quanto previsto dalle norme di diritto internazionale e che comunque deve rispettare i principi umanitari e di solidarietà che vigono a tutela di tutti gli esseri umani. L’ultima parte riconosce il diritto di asilo, cioè il diritto dello straniero di soggiornare nel territorio italiano per sfuggire alle persecuzioni politiche del Paese di origine. Un’altra forma di solidarietà di carattere umanitario è costituito dal divieto di estradizione per chi si è reso colpevole nel suo Paese di reati politici, cioè di reati commessi per opporsi a un regime non democratico.
Articolo 11
“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace la giustizia tra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”
L’art. 11 limita la sovranità nazionale per consentire alla Repubblica l’ammissione alle organizzazioni internazionali e, in primis, a quelle che promuovono la pace e la giustizia tra i popoli, come le Nazioni unite, di cui all’atto della promulgazione della Costituzione (1948) il nostro Paese non faceva ancora parte. Questa norma sancisce il principio pacifista, solidarista e di giustizia universale in base ai quali viene “ripudiata la guerra”. L’art. 11 vieta dunque qualsiasi forma di guerra di aggressione con cui si lede l’indipendenza di un altro Stato. L’unico tipo di intervento armato ammesso è la guerra per legittima difesa.
Articolo 12
“La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.”
In linea con molte altre carte costituzionali europee (Francia, Germania e Spagna) anche la Costituzione italiana descrive la bandiera e ne fissa gli elementi essenziali non modificabili da leggi ordinarie.
La bandiera è l’emblema intangibile della Repubblica e ha una valenza simbolica diversa rispetto allo Stato fascista nel quale si identificava come simbolo esclusivo della sovranità nazionale di uno Stato che non riconosceva altri valori oltre quelli dei quali si faceva detentore e impositore. Questo vessillo (tricolore italiano) è simbolo dei tre principi cardini: libertà, uguaglianza e solidarietà che sono la matrice ideale comune degli Stati democratici.
Gli studenti della 3^ AFM